Condizioni di vendita

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Condizioni generali di vendita di pacchetti turistici


Fonti legislative

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata dal D.Lgs n. 79 del 25.5.2011 (Codice del Turismo) – dalla L. n.1084 del 27.12.1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata Bruxelles il 23.04.1970, in quanto applicabile e dalla ulteriore normativa vigente in materia.

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Autorizzazioni

L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale, ai sensi dell'art.18 comma VI Cod. Tur. L'uso della ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura simile, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

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Definizioni

Ai fini del presente contratto si intende per:

  • organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a vendere pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
  • intermediario: il soggetto che, anche se non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
  • turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche danominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio
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Nozione di pacchetto turistico

La nozione di pacchetto turistico è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla combinazione ed in qualunque modo realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, a) trasporto b) alloggio c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art.36 Cod. Tur. che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 34 Cod. Tur). Il Turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 35 del Cod. Tur.), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui al successivo articolo.

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Informazioni al turista

L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica sono i seguenti:

  • estremi dell'autorizzazione amministrativa o se applicabile la DIA o SCIA dell'organizzatore;
  • estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
  • periodo di validità del pacchetto turistico;
  • modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore
  • eventuali parametri e criteri di adeguamento del prezzo di viaggio.

L'organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.

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Pagamenti

In sede di prenotazione online del pacchetto turistico il Turista pagherà - a mezzo bonifico bancario – all'intermediario una somma a garanzia pari al 30% (trentapercento) del costo del pacchetto turistico. Tale somma verrà trattenuta ed imputata in conto del prezzo di vendita del pacchetto turistico. Entro e non oltre il termine essenziale di 30 (trenta giorni) prima della data di inizio del noleggio, il Turista dovrà pagare all'intermediario, l'ulteriore somma a garanzia pari al residuo 70% (settanta percento) del costo del pacchetto turistico mediante bonifico bancario con le modalità indicate nella conferma della prenotazione.
Tale somma verrà trattenuta ed imputata a saldo del prezzo del pacchetto turistico. All'esito di tale pagamento la Solmar Viaggi S.r.l. emetterà il voucher afferenti i singoli servizi del pacchetto turistico acquistato - che dovranno essere stampati e consegnati all'esercente al momento in cui si usufruirà del servizio turistico – il contratto di viaggio, nonché un foglio notizie contenente il dettaglio dei servizi prenotati ed altre informazioni utili.
Il mancato pagamento dell'ulteriore somma a garanzia pari al residuo 70% (settanta percento) del costo del pacchetto turistico con le modalità ed entro i termini indicati nella conferma della prenotazione, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto di vendita di pacchetto turistico. In tale ipotesi l'intermediario e l'organizzatore, tratterranno la somma ricevuta a garanzia pari al 30% del costo del pacchetto turistico, a titolo di penale.
Nel caso in cui tra la data di prenotazione online del pacchetto turistico e l'inizio dello stesso intercorra un periodo inferiore a 30 (trenta) giorni consecutivi il cliente dovrà pagare a garanzia ed in unica soluzione, in fase di prenotazione, una somma pari all'intero costo del pacchetto turistico mediante bonifico bancario.

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Prezzo

Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nella conferma della prenotazione. Le condizioni tariffarie vigenti al momento dell'acquisto online del pacchetto turistico saranno in ogni caso garantite al cliente. Il prezzo del pacchetto turistico include quanto espressamente indicato nella conferma di prenotazione. I prezzi sono comprensivi di IVA ed espressi Euro.

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Recesso del turista

Il turista può recedere dal contratto di vendita di pacchetti turistici, senza pagare penali, nel caso in cui avvenga una modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nel csaso di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:

  • ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
  • alla restituzione della somma già corrisposta in garanzia. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

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Modifica o annullamento del pacchetto turistico

Prima della partenza

Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al Turista, indicando il tipo di modifica e l'eventuale variazione del prezzo che ne consegue. Ove il Turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata a garanzia o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 9 che precede. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

Dopo la partenza

L'organizzatore, qualora dopo l'inizio del noleggio si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del Turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste nel pacchetto turistico acquistato e quello delle prestazioni effettuate.

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Sostituzioni

Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

  • l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
  • il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) nonché i requisiti tutti contenuti nelle Condizioni Generali di Noleggio ove il cessionario sostituisca un conducente autorizzato del Contratto di Noleggio;
  • i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
  • il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo di vendita di pacchetto turistico nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

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Obblighi del turista

Saranno fornite per iscritto le informazioni di carattere generale sul sito dell'organizzatore gli eventuali obblighi sanitari e la documentazione necessaria per l'espatrio riferibili ai cittadini italiani. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso il Turista provvederà, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore.
Il Turista dovrà informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovrà accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dal l'itinerario oggetto del pacchetto turistico, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
Il Turista dovrà inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione o a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. Il turista sarà chiamato a rispondere di tutti i danni che l'intermediario e/o l'organizzatore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
Il Turista è tenuto a fornire all'intermediario ed all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimi nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il Turista comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

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Regime di responsabilità

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al Turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da quest'ultimo che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del Turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso della fruizione del pacchetto turistico) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L'intermediario che ha effettuato la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l'esonero di cui all'art. 46 Cod. Tur.

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Limiti del risarcimento

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V., dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

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Obbligo di assistenza

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

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Reclami e denunce

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto turistico mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c. Il Turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

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Assicurazioni delle spese di annullamento e di rimpatrio

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione tramite l'organizzatore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o forza maggiore. Il Turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti del le Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

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Strumenti alternativi di risoluzione delle contestazioni

L'organizzatore potrà proporre al Turista – sul proprio sito o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale a decisione comporta.

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Fondo di garanzia (art. 51 Cod. Tur.)

Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell'organizzatore:

  • rimborso del prezzo versato;
  • rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
  • Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato del turista da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.
L'organizzatore e l'intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. Attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatori a che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall'art. 6 del DM 349/99.

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Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle condizioni generali di vendita di pacchetto turistico saranno regolate dalla legge italiana e devolute alla competenza esclusiva del Foro di Sassari.

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Dati personali - Informativa privacy

I dati personali del turista verranno trattati in conformità a quanto descritto nell'Informativa sulla Privacy.

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